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Anche questo anno la legge finanziaria (L. 29 dicembre 2022, n. 197) ha introdotto alcune novità fiscali che, in modo rapido e sintetico, proviamo a riassumere. Lo studio è ovviamente a disposizione per approfondire le tematiche di vostro interesse.
Agevolazione under 36
L’art. 1 comma 18 estende a tutto il 2023 le agevolazioni previste per l’acquisto della prima casa da parte di soggetti “under 36” con ISEE inferiore ad euro 40.000.
Nel corso del 2023 potranno quindi beneficiare delle agevolazioni tutti coloro i quali, ricorrendo tutti gli altri presupposti previsti dalle norme, sono nati dal 1° gennaio 1988 in poi.
Acquisto immobili
E’ possibile detrarre dall’Irpef il 50% dell’IVA versata per l’acquisto, se effettuato entro il 31 dicembre 2023, di immobili residenziali di classe energetica A o B ceduti dalle imprese costruttrici. La detrazione è pari al 50% dell’imposta dovuta sul corrispettivo ed è ripartita in dieci quote costanti nell’anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d’imposta successivi.
l’Iva detraibile è solo quella sul corrispettivo di acquisto versata nell’anno 2023; non saranno detraibili acconti Iva sul corrispettivo versati nel 2022 anche se relativi ad acquisti che si perfezioneranno nel 2023 (cd. principio di cassa).
Assegnazione beni ai soci
Sono reintrodotte agevolazioni fiscali temporanee per le cessioni o assegnazioni, da parte delle società – ivi incluse le cd. società non operative – di beni immobili e di beni mobili registrati ai soci.
La disposizione è sostanzialmente uguale a quella del 2016, prorogata nel 2017, per cui le assegnazioni o cessioni ai soci degli immobili diversi da quelli strumentali sono soggette all’imposta di registro in misura proporzionale con l’aliquota ridotta alla metà ed alle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa.
Rivalutazione partecipazioni e terreni
E’ stata riaperta la possibilità di rivalutare partecipazioni sociali, anche negoziate in mercati regolamentati, nonché terreni edificabili o agricoli alle seguenti condizioni:
Estensione agevolazioni PPC
La norma introduce un nuovo comma 4-ter all’articolo 2, D.L. n.194/2009 che estende le agevolazioni PPC di cui al comma 4-bis (imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed imposta catastale nella misura dell’1 %) agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze a favore di persone fisiche non (ancora) iscritte nell’apposita gestione previdenziale ed assistenziale prevista per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali purché:
Modifiche in tema di agevolazioni per i territori montani
È sostituito il secondo comma dell’art. 9 d.p.r. n. 601/1973 in tema di agevolazioni per gli acquisti di fondi rustici in territori montani rimodulando i requisiti soggettivi ed eliminando l’ostacolo all’applicabilità del trattamento al primo acquisto.
I trasferimenti a qualsiasi titolo, quindi a titolo oneroso ed a titolo gratuito, sono soggetti ad imposte di registro ed ipotecaria in misura fissa e sono esenti da imposta catastale e, novità, esenti dall’imposta di bollo.
L’agevolazione è applicabile:
Quanto all’oggetto del trasferimento, deve trattarsi di trasferimenti di fondi rustici situati nei territori montani come individuati dal primo comma dell’art. 9 del DPR n.601/1973:
In dipendenza della previsione di applicabilità agli atti di trasferimento a qualunque titolo, anche gli atti di trasferimento a titolo gratuito (e successori) ricadono nelle previsioni del secondo comma in esame, fermo restando quanto stabilito in merito anche dall’ultimo comma dello stesso art. 9 DPR 601/’73.
Limiti all’uso del contante
Viene innalzato il valore soglia oltre il quale si applica il divieto al trasferimento di denaro contante da 1.000 a 5.000 euro.
Anticipazione entrata in vigore della riforma della giustizia
Viene anticipata al 28 febbraio 2023 (rispetto al 30 giugno) l’entrata in vigore della riforma della giustizia civile, di cui al d.lgs. n. 149/2022.