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Il DL 76/2013, nel testo convertito (v. L. 99/2013), ha modificato la disciplina della SRL per under 35 e della SRL a capitale ridotto, introdotte da uno dei tanti decreti del governo Monti, riunendole nella S.r.l. Semplificata.
I “vantaggi” di questa nuova srl, oltre alla possibilità di versare anche solo un euro di capitale, sono l’esenzione dall’imposta di bollo, dai diritti di segreteria del Registro Imprese e la gratuità della prestazione del notaio.
Per contro, vi sono importanti limitazioni:
Se siete comunque interessati a costituire questo tipo di società, vi invitiamo a compilare l'apposito modulo con i dati necessari per la costituzione, l'informativa privacy e quella antiriciclaggio.
Dopo aver ricevuto i dati, la nostra segreteria sarà a disposizione per fissare un appuntamento che, per motivi organizzativi, potrà essere concordato solo nelle giornate appositamente dedicate e previo versamento delle somme dovute per la costituzione.
Il MISE chiarisce, quindi, che a non poter essere modificato è il “modello standard di atto costitutivo/statuto della srl semplificata”, fatte salve quelle modifiche necessarie per assicurare la coerenza con la legge notarile.
Tale interpretazione risponde all’esigenza di mantenere separate, da un lato, la srl semplificata e, dall’altro, l’altra nuova tipologia societaria della srl ordinaria con capitale inferiore a 10 mila euro ma almeno pari a un euro (art. 2463, commi 4 e 5 c.c.).
La previsione di cui all’art. 2463-bis, comma 3 c.c. esclude quindi che l’atto costitutivo della srl semplificata possa avere un contenuto diverso da quello stabilito dal modello standard. Ciò vale sia per le clausole adottate dal decreto ministeriale, sia per le eventuali clausole integrative.
La presenza di clausole aggiuntive o derogatorie implicano dunque una difformità rispetto al modello e una riqualificazione della fattispecie in srl “ordinaria”.
In tale caso, la società a responsabilità limitata con capitale inferiore ai 10.000 euro non avrebbe i requisiti per poter esser qualificata anche come “semplificata” e quindi non avrebbe più diritto alle agevolazioni previste dal d.l. 1/2012.
La scelta del legislatore, come spesso accade, sembra essere stata determinata più dalla facilità dello slogan che dalla volontà di affrontare e risolvere i reali problemi e le esigenze delle imprese, vista la totale assenza di qualsiasi agevolazione nella gestione e nella vita di queste società