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Le case hanno un loro consumo energetico del quale tener conto in termini di gestione ma anche e soprattutto quando si decide di acquistarne una: conoscere in anticipo quale siano le fonti di calore utilizzate, le caratteristiche costruttive ed in genere tutti gli impianti di cui sono dotate (sia di riscaldamento che di raffrescamento che di illuminazione) aiutano a compiere una scelta consapevole. I fabbricati, come gli elettrodomestici, sono stati suddivisi in classi in base al loro indice di prestazione energetica, il quale corrisponde all’energia totale consumata dall’edificio climatizzato per metro quadro di superficie ogni anno. Le migliori, da punto di vista dei consumi, sono le case in classe A, mano mamo che i consumi aumentano vengono classificate con le lettere successive fino alla c.d classe “G” che risulta la più dispendiosa dal punto di vista energetico. Da diversi anni, in attuazione di una normativa europea, tutte le case in vendita o in affitto devono essere dotate di un attestato che fornisca al futuro acquirente o conduttore un quadro chiaro dei consumi del fabbricato in base alla “targa energetica” sopra indicata, è un documento importate che dal primo di ottobre è stato “ridisegnato”. Il decreto, infatti, definisce le modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, compreso l’utilizzo delle fonti rinnovabili, nonché le prescrizioni e i requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici e unità immobiliari, pubbliche e private, da rispettare nelle nuove costruzioni o nelle ristrutturazioni. Le nuove definizioni Il decreto propone le definizioni di
viene inoltre fornita la definizione di “edifici ad energia quasi zero” le c.d. case passive; vengono inoltre indicate le norme tecniche nazionali da adottare per il calcolo della prestazione energetica negli edifici, i criteri generali e i requisiti da rispettare in fase di progettazione degli edifici e degli impianti. Per promuovere una applicazione omogenea della normativa energetica sull’intero territorio nazionale, le Regioni, le Province autonome, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare collaboreranno alla definizione e all’aggiornamento sia dei metodi di calcolo della prestazione energetica, che dei requisiti minimi di edifici e impianti che dei sistemi di classificazione energetica degli edifici. Anche gli strumenti di calcolo e i software commerciali per il calcolo della prestazione energetica vengono rivisti e sopratutto debbono garantire che i valori degli indici di prestazione energetica abbiano uno scostamento massimo, in più o meno, del 5 per cento rispetto ai corrispondenti parametri determinati con l’applicazione dello strumento nazionale di riferimento predisposto dal Comitato Termotecnico Italiano (CTI), in base a questo strumento nazionale di riferimento verrà fornita la dichiarazione di garanzia relativa al sw utilizzato nei calcoli della prestazione energetica. La prestazione energetica degli edifici. Il decreto definisce cosa debba intendersi per prestazione energetica degli edifici: “la prestazione energetica degli edifici è determinata sulla base della quantità di energia necessaria annualmente per soddisfare le esigenze legate a un uso standard dell’edificio e corrisponde al fabbisogno energetico annuale globale in energia primaria per il riscaldamento, il raffrescamento, per la ventilazione, per la produzione di acqua calda sanitaria e, nel settore non residenziale, per l’illuminazione, gli impianti ascensori e scale mobili”. Nel calcolo della prestazione energetica, pertanto, vengono inseriti anche l’illuminazione e gli impianti di ascensore e scale mobili, ma solo limitatamente al settore non residenziale. Si stabilisce anche che è consentito tener conto dell’energia proveniente da fonte rinnovabile. Come vengono classificati gli edifici? Gli edifici sono classificati in base alla loro destinazione d’uso: abitativa (come le abitazioni, i collegi, i conventi, le case di pena, le caserme; comprese le residenze saltuarie e egli alberghi); quelli adibiti a uffici (pubblici o privati), o ad attività industriali o artigianali, a ospedali, cliniche o case di cura, ad attività ricreative o di culto, ad attività commerciali (come i negozi, magazzini di vendita all’ingrosso o al minuto, supermercati, esposizioni); edifici adibiti ad attività sportive (come piscine, saune, palestre ecc.); ad attività scolastiche a tutti i livelli infine quelli adibiti ad attività industriali ed artigianali. Quando in un edificio vi siano parti appartenenti a categorie diverse, ai fini del calcolo della prestazione energetica, vanno valutate separatamente, ciascuna nella categoria che le compete. Gli interventi edilizi e di riqualificazione energetica Il decreto, infine, fornisce tutte le definizioni degli interventi sugli edifici di carattere edilizio e di riqualificazione energetica, nell’esecuzione dei quali vanno rispettate le prescrizioni e i requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche. Vengono così distinti gli interventi che comportano una nuova costruzione, la demolizione e ricostruzione, ampliamento e sopraelevazione, le ristrutturazioni importanti e le riqualificazioni energetiche. Sono, invece, esclusi dall’applicazione dei requisiti minimi di prestazione energetica quegli interventi come il ripristino dell’involucro edilizio (come la tinteggiatura, o rifacimento di piccole porzioni di intonaco) che di fatto sono ininfluenti dal punto di vista termico o i semplici interventi di manutenzione ordinaria sugli impianti termici già esistenti. Conoscere questa normativa ci aiuta a guardare agli immobili anche sotto il profilo del risparmio energetico, ciascuno di noi può così contribuire, con una scelta consapevole, ad evitare sprechi e ci consente di realizzare economie utili anche a noi stessi e non solo all’ambiente.