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No, non necessariamente.
Al fine di ottenere le agevolazioni è sufficiente essere residenti nel comune dove si trova l’immobile acquistato.
Tuttavia, l’obbligo di prendere la residenza nell’immobile sussiste per evitare la decadenza dall’agevolazione qualora l’acquisto sia stato preceduto dalla vendita di una casa comprata con la stessa agevolazione prima casa da meno di cinque anni.
Dipende.
La risposta è affermativa se l’altra casa si trova in un comune diverso e non è stata acquistata con l’agevolazione prima casa.
È invece negativa se si trova nello stesso comune o se, anche se in altro comune, era stata acquistata con la medesima agevolazione.
A seguito delle novità introdotte dalla legge di stabilità 2016, tuttavia, è possibile vendere una precedente casa, purché ubicata nel medesimo comune ed acquistata con le agevolazioni, anche dopo il nuovo acquisto purché entro un anno.
Sì, purché riacquisti entro un anno altro immobile da adibire ad abitazione principale
In questo caso, infatti, l’imposta pagata sul primo acquisto agevolato può essere detratta da quella dovuta sul nuovo acquisto, oppure essere portata in detrazione nella dichiarazione dei redditi
Sì, alle stesse condizioni richieste per la compravendita
In questo caso è sufficiente che l’agevolazione venga chiesta da uno dei coeredi.
I testamenti olografi (questo è il nome dei testamenti scritti direttamente dal testatore) devono essere “pubblicati” dal notaio.
Ovviamente non si tratta di una “pubblicazione” nel senso letterale, ma semplicemente del deposito presso un notaio che redigerà apposito verbale, cui lo stesso testamento viene allegato.
In questo modo potrà poi essere utilizzato per predisporre la dichiarazione di successione e provvedere agli altri incombenti.
Per ottenere la pubblicazione deve essere prodotto al notaio, oltre all’originale del testamento, anche un estratto dell’atto di morte (non un semplice certificato).
La dichiarazione di successione è un adempimento fiscale a cui si deve provvedere a seguito del decesso di una persona.
Se il defunto aveva lasciato le proprie volontà in un testamento, i suoi beni si trasmetteranno agli eredi seguendo tali volontà. In questo caso è necessario che il testamento venga pubblicato da un notaio perché sia utilizzabile.
In mancanza di un testamento la successione si definisce “legittima” od “ex lege” in quanto sarà la legge ad indicare chi siano gli eredi, individuandoli in base al rapporto di parentela.
La successione si apre al momento della morte e nel luogo dell’ultimo domicilio della persona defunta.
Certamente, a condizione che l’eredità non sia già stata accettata in modo espresso o tacito.
La dichiarazione di rinuncia all’eredità può essere fatta presso il cancelliere del tribunale del luogo di apertura della successione o presso un qualsiasi notaio in tutta Italia.
Prima di rinunciare all’eredità è bene consultarsi con il proprio notaio per valutarne correttamente le conseguenze.
Sì, ma il testamento potrebbe essere impugnato.
La legge attribuisce ad alcuni eredi (il coniuge, i discendenti e gli ascendenti) il diritto a chiedere una parte dei beni del defunto, per cui un testamento che lasci l’unico bene ad uno solo dei figli potrebbe essere impugnato dall’altro.
Se però l’altro figlio concorda con le volontà del padre, potrà rinunciare ad impugnarlo, ma solo dopo la morte del testatore.
La risposta non è semplice.
Prima di tutto occorre analizzare se l’attività comporta rilevanti rischi economici.
In caso affermativo è forse opportuno pensare alla costituzione di una società a responsabilità limitata che, a fronte di una gestione contabile e fiscale più complessa ed onerosa, consente di non essere responsabili dei debiti della società
Questo è vero, però, a condizione che i soci non firmino garanzie a favore della società stessa.
Se invece i rischi non sono così rilevanti, allora conviene pensare ad una società di persone (snc o sas) oppure ad una impresa individuale.
No.
Le società a responsabilità limitata semplificate (srls) hanno il solo vantaggio di non pagare l’onorario del notaio per la costituzione.
Per il resto sono soggette a tutte le spese ed imposte di una normale srl.
Per contro, non hanno un vero e proprio statuto, ma solo uno schematico atto costitutivo sulla base di un testo, non modificabile, predisposto dal ministero.
Non sarà possibile, ad esempio, inserire un semplice diritto di prelazione nel caso di cessione delle quote o regolamentare la successione della quota in caso di morte di un socio.
Sono entrambe società di persone, ma hanno soci con diritti diversi.
Nella società in nome collettivo (snc) tutti i soci sono in genere amministratori e tutti rispondono dei debiti della società anche con il proprio patrimonio personale.
Nella società in accomandita semplice (sas), invece, ci sono due tipi di soci: il socio accomandatario, che ha i poteri di amministrazione ed è responsabile per i debiti sociali, ed il socio accomandante che, al contrario, non può essere amministratore, ma non risponde dei debiti sociali se non limite del capitale conferito.