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Disposizioni anticipate di trattamento e ruolo del notaio
Il 16 gennaio 2018 è stata pubblicata la legge n. 219/17 “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”.
Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, attraverso le Disposizioni Anticipate di Trattamento (c.d. DAT), potrà esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché esprimere il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari.
Potrà anche indicare una persona di fiducia che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.
Il medico è tenuto al rispetto delle DAT, ma può disattenderle, in accordo con il fiduciario, se appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica del paziente ovvero vi siano nuove terapie capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita.
Le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata da un notaio o per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente agli uffici del comune di residenza od alle strutture sanitarie.
Date la particolarità e la delicatezza della materia, il ruolo del notaio diventa importantissimo, specie laddove la persona non sia in grado di firmare e per assicurare la certezza e reperibilità delle DAT.
La legge dispone infatti l’istituzione di un registro comunale e/o un registro sanitario elettronico su base regionale, che hanno però il limite di essere non essere consultabili su base nazionale. Questo può rendere difficile l’accesso alla DAT e vanificare così la volontà espressa.
La banca dati notarile è invece nazionale e questo assicura una più certa e rapida reperibilità della DAT in caso di necessità. Inoltre il Notariato ha ormai ultimato un registro nazionale, non accessibile al pubblico per motivi di privacy e senza costi per lo Stato, che sarà consultabile da parte di tutte le aziende sanitarie italiane in tempo reale.