Unioni civili e Patti di Convivenza

Le unioni civili ed i contratti di convivenza

Disciplinare il rapporto di coppia al di fuori del matrimonio

La c.d. legge Cirinnà (GU 21/05/2016), entrata in vigore il 5 giugno 2016, prevede due diversi tipi di rapporti attraverso i quali le coppie non coniugate potranno regolare i loro rapporti, nonché acquisire diritti e doveri reciprici: le unioni civili ed i contratti di convivenza

Le coppie eterosessuali potranno scegliere tra:

  • Convivenza né registrata né regolamentata da contratto di convivenza
  • Convivenza solo registrata
  • Convivenza registrata e regolamentata da contratto di convivenza
  • Matrimonio

Le coppie omosessuali potranno scegliere tra:

  • Convivenza né registrata né regolamentata da contratto di convivenza
  • Convivenza solo registrata
  • Convivenza registrata e regolamentata da contratto di convivenza
  • Unione civile

Il nostro studio è ovviamente a disposizione per fornirVi altre informazioni e per assisterVi nella redazione di un patto di convivenza.

Convivenza registrata

Possono registrare il loro status di conviventi due persone:

  • maggiorenni
  • dello stesso sesso o di diverso sesso
  • unite da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale (non necessariamente una “coppia”, ma anche due amici)
  • libere da vincoli matrimoniali o da altra unione civile (sono “fuori” dalla possibilità di costituire una convivenza registrata soggetti separati legalmente)
  • che abbiano instaurato una «stabile convivenza»
  • Per ottenere tale status dovranno rendere una apposita dichiarazione alla anagrafe di aver costituito una nuova convivenza.

Al fine di regolamentare il fenomeno delle unioni civili e delle convivenze sotto il profilo dei registri dello stato civile, il Ministero dell’Interno ha emanato il 1° giugno 2016 una circolare nella quale detta le regole per la registrazione delle convivenze in seguito alla dichiarazione di parte e la registrazione dell’eventuale contratto di convivenza (ovvero della sua risoluzione) trasmesso dal professionista

Diritti

I diritti nascono dal solo fatto di essere conviventi (come avviene per l’impresa familiare) e la sua “registrazione” all’anagrafe svolge una funzione meramente probatoria.

Diritti alcuni diritti spettano automaticamente e sono anaologhi a quelli del matrimonio:

  • visite in carcere
  • assistenza/visita in ospedale e accesso a cartelle cliniche
  • subentro nel contratto di locazione
  • assegnazione di alloggi di edilizia popolare
  • collaborazione in impresa familiare
  • nomina a tutore o curatore

La convivenza, a differenza del matrimonio, consente poi la redazione di una sorta di testamento biologico in forma scritta o anche orale purché alla presenza di 1 testimone. In detta dichiarazione si può nominare proprio rappresentante il convivente affinché prenda le decisioni in materia di:

  • salute in caso di sopravvenuta incapacità di intendere e volere
  • espianto di organi in caso di morte

Diritti successori

Il convivente non acquista alcun diritto né quale erede legittimo né quale legittimario.

Di conseguenza, alla morte di uno dei due, l’altro non avrà alcun diritto ai beni del defunto a meno che, ovviamento, questi non ne avesse disposto per testamento.
Viene però tutelato il diritto di abitazione del convivente superstite nella residenza comune, ove di proprietà del convivente defunto, con diritto ad abitarla:

  • per 2 anni (se la convivenza dura da meno);
  • per 5 anni (se la convivenza dura da oltre 5 anni);
  • per un periodo equivalente alla durata della convivenza se tra 2 e 5;

In presenza di figli minori non meno di tre anni.

I patti di convivenza

Il patto di convivenza deve avere forma scritta, per atto pubblico o scrittura autenticata da Notaio o avvocato i quali ne attestino la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico.
L’avvocato che autentica un patto di convivenza non è obbligato alla sua conservazione, a differenza di quanto accade per l’atto pubblico del notaio.

Se il patto di convivenza contiene anche trasferimenti di diritti immobiliari o di beni mobili registrati o di quote societarie, diventa obbligatorio l’intervento del notaio, anche al fine di dare idonea pubblicità ai trasferimenti stabiliti dai conviventi.

I pro dell’atto notarile
Il contratto per atto pubblico notarile:

  • è conservato a raccolta e quindi è più facilmente rintracciabile
  • è titolo esecutivo per poter ottenere l’esecuzione forzata dell’obbligo di versare somme di danaro in caso di non spontaneo adempimento da parte del partner
  • è titolo esecutivo anche ai fini del rilascio dell’immobile
  • necessita di un unico professionista imparziale per la sua redazione, anziché di due (un avvocato per ciascuna delle parti)
  • il notaio ha una caratteristica di prossimità al territorio e una distribuzione capillare tale da poter garantire il servizio anche nelle sedi più disagiate

Contenuto
I conviventi possono regolare alcuni aspetti dei loro reciproci rapporti, quale ad esempio:

  • Fissare la residenza comune (anche se si ritiene che la coabitazione si dovrebbe presumere a monte per iscrivere la convivenza come nuova famiglia anagrafica)
  • Fissare le modalità di contribuzione alla vita in comune (con criterio di proporzione alle proprie capacità di lavoro, ma anche con criteri diversi)
  • Optare per il regime di comunione legale dei beni (in mancanza di tale opzione opera di default la separazione).

Non si ritiene ammessa la possibilità di costituire un fondo patrimoniale ed è dubbia l’ammissibilità della scelta di un regime di comunione convenzionale (intesa come scelta della comunione legale in fase modificativa di un precedente patto di convivenza già stipulato e nel quale non si prendesse posizione sul regime patrimoniale).

Per ottenere simili risultati rimane la strada della conclusione di un atto di destinazione

Profili fiscali
I “contratti di convivenza” potrebbero, ma non vi è per ora alcuna conferma, essere esenti da imposte come le ipotesi scioglimento del vincolo coniugale o separazione (art. 19 della legge n. 74/87).
Nei casi in cui uno o entrambi i conviventi s’impegnino ad una contribuzione in danaro o in natura per sopperire alle necessità del menage, sarà necessario distinguere:

  • se gli impegni sono unilaterali (assimilabili ad una sorta di “rendita” o di “pensione”) potrebbe applicarsi il regime previsto per gli atti a titolo “gratuito”
  • se si pongono su di un piano di corrispettività e di sostanziale parità economico-finanziaria; potrebbe applicarsi il regime vigente per gli atti a titolo oneroso (e quindi imposta di registro su una base imponibile commisurata al valore della “prestazione che dà luogo all’applicazione della maggiore imposta” ex lettera c) art. 43 del TUR).
  • se uno dei conviventi si obbliga a provvedere al mantenimento dell’altro od a prestare qualunque tipo di assistenza morale e materiale qualora questi fosse in stato di bisogno e non fosse in grado di provvedervi con proprie disponibilità finanziarie, non si trasferisce alcun bene o diritto, né si costituisce una rendita o una pensione, ma si assume solo l’obbligo della prestazione di un “facere” che potrebbe essere assoggettata all’imposta di registro con l’aliquota del 3% (ai sensi dell’art. 9 della tariffa). In alternativa, l’esistenza di una circostanza condizionante quale la eventuale sopravvenienza dello “stato di bisogno” del convivente beneficiario, potrebbe giustificare l’applicazione per intanto della imposta di registro nella sola misura fissa, salvo anche stavolta l’obbligo della denuncia successiva ex art. 19 al verificarsi della condizione stessa.

Nel caso in cui si convenga una penale a carico del convivente inadempiente agli obblighi derivanti dal contratto di convivenza, varrà il meccanismo della condizione sospensiva e quindi tassa fissa, ma con l’obbligo di denuncia ex art. 19 TUR.
Se le convenzione riconosce ad un convivente il diritto di abitazione sulla casa di proprietà o condotta in locazione dall’altro, occorre distinguere:

  • se costituisce un vero diritto reale, si applica l’imposta di donazione, oltre alle ipotecaria e catastale
  • se attribuisce un diritto personale, non si avrà tassazione perché non previsto dal TU n.346/90.

Ogni altra convenzione sarà attratta in via residuale nell’alveo dell’imposta di registro dovuta nella sola misura fissa, a meno che non abbia ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale tassate con l’aliquota del 3% ex art. 9 della tariffa.
Il trasferimento posto in essere in esecuzione di un obbligo (atto quindi “dovuto”) assunto tra i conviventi, potrà non essere considerato semplicisticamente “a titolo gratuito” (circostanza che ovviamente renderebbe operativa l’applicabilità delle disposizioni di cui al TU n. 346/90), ma al contrario come “oneroso”.

Cause di nullità del patto di convivenza

Il patto di convivenza è nullo se:

  • regolamenta aspetti personali o limitativi della propria libertà: non si possono stabilire ad es obblighi di coabitazione, di assistenza morale, di educazione dei figli, di fedeltà etc etc
  • prevede termini e condizioni (quindi non può contenere previsioni per il momento o l’eventualità in cui cessi la convivenza: in altri termini non può fungere da simil accordo “prematrimoniale”)
  • taluna delle parti è legata da vincolo matrimoniale, da un’unione civile o da un altro contratto di convivenza;
  • una delle parti è minore d’età
  • una delle parti è interdetta
  • una delle parti è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell’altra;
  • sussistono rapporti di parentela, affinità o adozione

Cause di scioglimento della convivenza

Sono cause di scioglimento:

  • il mutuo dissenso espresso nelle stesse forme previste per il contratto e che sarà opponibile ai terzi (anche ai fini dello scioglimento della comunione legale) dal momento della sua iscrizione nei registri anagrafici;
  • il recesso unilaterale espresso nelle stesse forme previste per il contratto da notificare all’altra parte e al professionista che ha ricevuto il contratto. Sarà opponibile ai terzi (anche ai fini dello scioglimento della comunione legale) dal momento della sua iscrizione nei registri anagrafici;
  • la morte di uno dei contraenti;
  • il matrimonio o unione civile tra le parti o tra uno ed una terza persona.

In caso di cessazione della convivenza l’uno deve versare alimenti all’altro solo se versa in stato di bisogno per un periodo proporzionale alla durata della convivenza

Unioni civili

L’unione civile si differenzia dal matrimonio nelle seguenti fasi/aspetti:

  • Costituzione;
  • Scioglimento;
  • Adozione: non ammessa nella unione civile;
  • Obbligo di fedeltà: assente nella unione civile;
  • Affinità: non si instaura con i parenti del compagno unito civilmente

Possono contrarre un’unione civile due persone:

  • Maggiorenni
  • Dello stesso sesso;
  • Non parenti tra loro;
  • Libere da vincoli matrimoniali o da altra unione civile: ne consegue che non si può trattare di soggetti con alle spalle una separazione legale.

Come si contrae una unione civile
La coppia che intende unirsi deve rendere una dichiarazione all’ufficiale dello stato civile ed alla presenza di due testimoni.

La dichiarazione viene registrata dall’Ufficiale dello Stato Civile nell’archivio di Stato Civile all’interno di un “Registro delle Unioni Civili” che si affiancherà agli altri registri già esistenti (nascita, matrimonio, cittadinanza e morte)

L’unione civile è opponibile ai terzi attraverso l’apposito certificato anagrafico di unione civile in cui appaiono i dati anagrafici delle parti, dei testi, la residenza comune e il regime patrimoniale scelto – ove diverso da quello della comunione legale – e dal quale verrà fuori la dicitura “unito/a civilmente”

Detto certificato viene trasmesso al Comune di nascita per l’annotazione nel relativo registro e per l’aggiornamento della scheda anagrafica individuale.

Diritti
Cognome: le parti possono scegliere un cognome comune o anche anteporre o posporre al cognome comune il proprio.
Può quindi accadere che Paolo Rossi e Mario Bianchi contraggano una unione civile e Mario Bianchi acquisti il cognome di Paolo Rossi, diventando così Mario Rossi.
Affinità: non si instaurano rapporti di affinità tra i componenti la coppia civilmente unita ed i parenti di ciascuno di essi.
Regime patrimoniale: Il regime patrimoniale di default è la comunione legale dei beni.
Sono ammessi tutti gli altri regimi anche secondari: fondo patrimoniale, separazione dei beni, comunione convenzionale, adottabili nelle forme delle convenzioni matrimoniali (atto pubblico notarile alla presenza dei testimoni).
Alla coppia civilmente unita si estende anche la disciplina sui patti di famiglia e l’impresa familiare.

Diritti successori: I diritti successori sono tendenzialmente identici a quelli del coniuge.

Il partner della unione civile è erede legittimo e legittimario.
Nel caso di decesso del partner dell’unione civile, il superstite ha diritto al TFR ed alla pensione di reversibilità

Doveri
Si applicano le norme del matrimonio in tema di:

  • Obbligo di reciproca assistenza morale e materiale
  • Obbligo di coabitazione
  • Obbligo di contribuzione alle spese comuni in relazione alle proprie sostanze e capacità di lavoro
  • Obbligo di fissare la residenza comune

Non si applica, invece, la norma che impone l’obbligo di fedeltà.

Come si scioglie l’unione civile

L’unione civile si scioglie per:

  • morte
  • mutuo consenso
  • recesso unilaterale
  • rettificazione del sesso dichiarato per sentenza (cd divorzio imposto). Si noti che qualora la rettifica del sesso intervenga tra coniugi etero uniti in matrimonio e questi dichiarino di non voler sciogliere il vincolo coniugale, il matrimonio o si converte ex lege in unione civile.

Lo scioglimento va annotato a margine dell’atto di costituzione dell’unione civile e dell’atto di nascita.
Non è ammessa la separazione personale.

Profili fiscali

Si possono ritenere estensibili alle “unioni civili”:

  • la rilevanza della residenza “del nucleo familiare” ai fini della spettanza delle agevolazioni fiscali in materia di acquisto della “prima casa”;
  • gli impedimenti collegati con lo stato di “coniuge” comproprietario di altro immobile nel medesimo Comune ove è posto quello da acquistare con le dette agevolazioni (salvo poi verificare se le parti della unione civile abbiano espresso o meno opzione diversa da quella del regime di comunione legale in apposita convenzione stipulata con atto pubblico).
  • le particolari esenzioni fiscali operanti in materia di imposta di successione e donazione, nonchè la franchigia prevista;
  • l’esenzione da imposte prevista per tutti gli atti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

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