Testamenti e successioni
La dichiarazione di successione
La dichiarazione di successione è un adempimento fiscale che deve essere espletato entro 12 mesi dalla data del decesso.
Sono tenuti alla presentazione della dichiarazione di successione tutti gli eredi e tutti sono obbligati per l’intero.
La predisposizione e la presentazione della dichiarazione di successione può essere effettuata direttamente dagli interessati, tuttavia, l’importanza dell’adempimento ed i numerosi problematici aspetti fiscali, consigliano di rivolgersi ad un esperto ed il notaio è, indubbiamente, tra i professionisti con maggior conoscenza delle problematiche successorie.
Il nostro studio può assistervi nella predisposizione della documentazione necessaria, svolgere tutte le ricerche ipo-catastali necessarie per accertare l’esatta consistenza del patrimonio del defunto, consigliarvi la soluzione fiscale più opportuna, compilare la dichiarazione, provvedere al versamento delle imposte, alla presentazione presso l’Agenzia delle Entrate, alla successiva voltura all’Agenzia del Territorio.
Il testamento
Il testamento è l’unico strumento di autonomia privata utilizzabile per disciplinare la successione qualora si voglia disporre dei propri beni in modo diverso da quanto previsto per legge.
Sostanzialmente ci sono tre tipi di testamento:
- il testamento pubblico
- il testamento olografo
- il testamento segreto
Il testamento pubblico
il testamento pubblico è quello redatto dal notaio nella forma dell’atto pubblico ed alla presenza di due testimoni.
Come tutti gli atti notarili, fa piena prova sia della provenienza del documento da colui che lo ha formato, sia di quanto costui attesta esser accaduto al suo cospetto.
Il testatore manifesta le proprie ultime volontà, le quali vengono ridotte in iscritto dal notaio.
Come è evidente lo strumento possiede indubbi vantaggi:
- può essere fatto anche da coloro che non sono in grado di leggere o scrivere
- fornisce certezza sulla data; elemento determinante, in caso di più testamenti, per stabilire quale sia l’ultimo e quindi quello valido
- il notaio, pur senza poter suggerire il concreto contenuto delle disposizioni, può dare i propri consigli tecnici, illustrando l’eventuale natura lesiva della porzione legittima di una disposizione, facendo comprendere la differenza tra un lascito a titolo di erede ed uno a titolo di legato, etc.
- il testamento non può essere perso o distrutto dato che l’originale è conservato dal notai ed una copia in busta sigillata è conservata presso l’Archivio Notarile Distrettuale
Il testamento olografo
Il testamento olografo, che può essere qualificato come scrittura privata, deve essere integralmente scritto, datato e sottoscritto di proprio pugno dal testatore.
Il requisito formale dell’olografia consiste puramente nella autografia, nell’indicazione della data e nella sottoscrizione: in questo senso è assai facile confezionare da sé, senza l’ausilio di alcuno, un testamento.
Vi sono tuttavia anche alcuni aspetti negativi:
- può essere sottratto, essere smarrito o distrutto
- può essere falsificato
- il testatore, per carenza di conoscenze giuridiche, potrebbe non ottenere il risultato voluto
- può esserci incertezza su quale sia l’ultimo tra più testamenti olografi
Il testamento segreto
Nel caso del testamento segreto la scheda testamentaria può essere predisposta dal testatore o da altro soggetto e riporta per iscritto (anche a macchina) le ultime volontà del testatore.
La scheda, eventualmente in busta sigillata, viene consegnata al notaio il quale redige un verbale nel quale dà atto che il testatore, alla presenza di due testimoni, gli ha consegnato di persona la scheda dichiarandogli che nella stessa sono scritte le sue volontà testamentarie.
La scheda viene quindi inserita in una busta sigillata.
Il vantaggio di questa soluzione è quella di combinare alcuni dei vantaggi del testamento pubblico (certezza della provenienza e della data, immodificabilità) ed alcuni del testamento olografo (segretezza).
La “pubblicazione” del testamento
Per tutti e tre i testamenti, una volta deceduto il testatore, è necessario rivolgersi ad un notaio perché provveda alla così detta “pubblicazione” del testamento.
Questa consiste solo nell’allegazione del testamento, qualunque ne sia la forma ad un verbale in cui si da atto della morte del testatore.
In queso modo gli eredi potranno far valere le volontà del defunto e richiedere i propri diritti ereditari.
La rinuncia all’eredità
La rinuncia all’eredità è la dichiarazione di non voler accettare il patrimonio lasciato dal defunto.
La rinuncia fa cessare gli effetti verificatisi nei confronti dell’erede a seguito dell’apertura della successione che, pertanto, rimane completamente estraneo alla stessa, con la conseguenza che nessun creditore potrà rivolgersi a lui per il pagamento dei debiti ereditari, né egli potrà esercitare alcuna azione ereditaria o acquistare alcun bene facente parte della successione.
In caso di rinuncia, l’eredità si devolve agli eredi successivi secondo le regole della sostitzione, della rappresentazione o dell’accrescimento.
La rinuncia, a differenza dell’accettazione, è sempre revocabile. Infatti, il rinunziante, se non è passato il termine decennale di prescrizione, conserva la facoltà di accettare fino a che, in seguito al suo rifiuto, un chiamato di grado ulteriore non abbia a sua volta accettato.
La rinuncia all’eredità può essere fatta avanti al cancelliere del tribunale del luogo in cui si è aperta la successione (ultimo domicilio del defunto) od avanti ad un qualsiasi notaio su tutto il territorio dello Stato, entro tre mesi dalla morte se si è in possesso di beni ereditari o entro dieci anni, in caso contrario.
La rinuncia all’eredità è totale (non si può rinunciare solo ad alcuno dei beni), non può essere fatta a favore di qualcuno in particolare (in tal caso avremmo una accettazione con trasferimento a terzi), né essere sottoposta a termine o condizione.
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