Convenzioni Matrimoniali
Il fondo patrimoniale
Anche se è poco conosciuto, dal 1975 esiste il “fondo patrimoniale”: uno “schermo di protezione” che la legge pone a tutela dei beni più importanti per garantire un ricovero ai propri cari, oppure il loro mantenimento, la loro scolarizzazione, la loro assistenza morale e materiale.
Una forma di “assicurazione contro i rischi imprevisti” di molti generi: per l’impresa, l’attività professionale, i compiti dirigenziali, i casi di responsabilità oggettiva. Una “polizza” che andrebbe predisposta appena acquistata la propria casa: non serve a nulla vaccinarsi, se si è già stati attaccati dal virus e la febbre è ormai alta.
Per proteggere la propria abitazione, altri beni immobili, autoveicoli o titoli di credito nominativi, è necessario che i coniugi stipulino un accordo con atto notarile. I creditori che sono consapevoli della estraneità dell’obbligo rispetto ai bisogni della famiglia non riusciranno ad espropriare quei beni, quando i coniugi possano dimostrare di averli “vaccinati” in epoca non sospetta e con preveggenza rispetto all’incerto futuro.
Prima di decidere come comportarsi, occorre considerare attentamente vantaggi e svantaggi di questa scelta:
- le banche vedono con sfavore questa operazione; ci si deve attendere una richiesta di riduzione degli affidamenti e perciò si deve considerare l’eventualità di ricorrere ad altro finanziatore;
- i beni assoggettati a questo vincolo devono essere amministrati congiuntamente da entrambi i coniugi, anche se restano di proprietà di chi li aveva acquistati;
- i redditi dei beni conferiti in fondo patrimoniale sono ripartiti tra i due coniugi, anche se uno solo di loro ne fosse proprietario;
- possono costituire il fondo patrimoniale solo persone coniugate: per i conviventi “di fatto” occorre valutare altre soluzioni;
- il fondo patrimoniale si scioglie con la cessazione degli effetti civili del matrimonio: divorzio o morte di uno dei coniugi; anche in questi casi, peraltro, permane sino alla maggiore età dell’ultimo figlio;
- i creditori insoddisfatti possono chiedere al Giudice di dichiarare inefficace il vincolo, quando sia stato costituito per debiti già esistenti oppure quando riescano a dimostrare la mala fede dei coniugi;
- in presenza di figli minori, è discussa la possibilità di vendere i beni costituiti in fondo patrimoniale senza autorizzazione del Giudice Tutelare: in questo caso, piuttosto raro, si deve seguire una procedura particolare.
Su questo sito usiamo cookie, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione. Proseguendo la navigazione acconsenti all’uso di tutti i cookie in conformitá alla nostra cookie policy